STUDIO ANSALDI S.R.L.

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Spett.le Azienda

                                                                                              

                                                                                              

ALBA, lì 2 settembre 2022

 

 

OGGETTO: Nuova piattaforma per le comunicazioni dello smart working.

 

 

Spettabile Azienda,

dal 1° settembre cessa la possibilità di attivare il lavoro agile senza un previo accordo individuale scritto tra le parti, superato il periodo emergenziale e la sua disciplina speciale.

In sede di conversione del decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), è stato, tra l’altro, previsto di modificare la normativa sul lavoro agile, con particolare riguardo alla comunicazione telematica alla Pubblica Amministrazione del suo avvio: il precedente obbligo di comunicazione dell’accordo individuale è sostituito, quindi, dal 1° settembre 2022, da una mera comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, da trasmettersi in via telematica al Ministero del Lavoro tramite la piattaforma servizi.lavoro.gov.it

 

Nuova piattaforma di comunicazione

E' stato pubblicato sul sito ministeriale il Decreto del Ministero del Lavoro  del Lavoro n. 149 del 22 agosto 2022 con cui viene fornito il modello da utilizzare per comunicare gli accordi di lavoro agile, in attuazione del nuovo comma 1 dell’art. 23 della Legge n. 81/2017, introdotto dal decreto Semplificazioni convertito in legge 122-2022, nonché le istruzioni per la compilazione.

Pertanto, alla luce delle recenti novità, dal 1° settembre 2022:

-         per ricorrere al lavoro agile sarà necessario stipulare un accordo individuale tra le parti;

-         il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare telematicamente entro il termine di 5 giorni al Ministero del Lavoro – i nominativi dei lavoratori – e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile (senza la necessità di allegare gli accordi individuali, che rimangono comunque imprescindibili), secondo le modalità individuate con il Decreto del Ministro del Lavoro n. 149 del 22 agosto 2022.

Le disposizioni del decreto si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022.

La comunicazione non necessita di allegare copia dell’accordo, come previsto dalla norma istitutiva del D.Lgs. 81/2017, ma lo stesso dovrà essere conservato per un periodo di 5 anni dalla sua sottoscrizione.

Un comunicato sul sito pubblicato il 26 agosto ha precisato inoltre che:

  1. l’adempimento è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente; 
  2. nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni, con le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 19, co. 3 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
  3. poiché per l’utilizzo dei servizi REST è necessario l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

 

Modalità di comunicazione

Il modello si compila con tutte le informazioni relative all’accordo di lavoro agile e va trasmesso con le modalità telematiche attraverso il portale dei servizi on-line del ministero del Lavoro, accessibile tramite autenticazione con Spid e Cie, scegliendo uno dei profili disponibili tra referente aziendale (può inviare comunicazioni solo per un’azienda) e soggetto abilitato (può inviare comunicazioni per diverse aziende). Il sito consente di trasmettere e consultare distinte tipologie di comunicazione:

·     inizio (per comunicare l’avvio del periodo di lavoro agile);

·     modifica (per apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso già comunicati; è consentita la modifica delle seguenti informazioni: o Tipologia rapporto di lavoro; o PAT Inail; o Voce di tariffa Inail; o Tipologia di durata; o Data di sottoscrizione dell’accordo; o Data cessazione);

·     annullamento sottoscrizione (per eliminare un periodo di lavoro agile precedentemente comunicato, che non deve essere confusa con una cessazione o un recesso anticipato né dal periodo di lavoro agile né, tantomeno, dal rapporto di lavoro. La cancellazione riguarda tutto il periodo di lavoro agile comunicato con l’ultima comunicazione temporalmente inviata);

·     recesso (per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, L. 81/2017).

 

Comunicazione massiva

In alternativa alla trasmissione tramite applicativo web è disponibile una modalità Massiva REST, utile per l’invio tramite API REST di un’elevata numerosità di periodi di lavoro agile da comunicare. È possibile trasmettere tutte le tipologie di comunicazione sopra elencate. L’attivazione della modalità massiva REST richiede che l’azienda o il soggetto abilitato debbano inviare una richiesta di contatto tramite un form on line, disponibile nell’URP on line del Ministero del lavoro: https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it, Categoria: Comunicazioni telematiche, Sottocategoria: Lavoro agile – abilitazione servizi REST. Nella richiesta dev’essere indicato almeno un referente tecnico al quale potersi rivolgere per concludere la procedura di abilitazione. Con questo passaggio si realizzerà la registrazione al sistema di gestione degli accessi alle API REST.

 

Regime sanzionatorio

La mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

In fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                               Studio Ansaldi srl

 

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